PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, l'Associazione nazionale tra mutilati e invalidi del lavoro, l'Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti, l'Unione italiana ciechi e l'Unione nazionale mutilati per servizio, di cui alla Tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono riconosciuti di interesse pubblico nazionale.

Art. 2.

      1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le associazioni di cui all'articolo 1, per lo svolgimento delle loro funzioni di interesse pubblico, concorrono con lo Stato, con i soggetti di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e con gli altri soggetti ammessi a tale beneficio, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali.
      2. La destinazione di cui al comma 1, da dividere in parti uguali fra le associazioni destinatarie, è stabilita sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi con le stesse modalità previste dalle leggi vigenti.

Art. 3.

      1. Le associazioni di portatori di handicap di cui all'articolo 1 rappresentano le rispettive categorie dinanzi agli organi dello Stato.
      2. Le associazioni di cui al comma 1 esercitano nei confronti dei soggetti portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale,

 

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ciascuna per la specifica categoria di propria competenza, attività di informazione, di assistenza e di tutela, con poteri di rappresentanza e con le medesime attribuzioni e modalità garantite a favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale dalla legge 30 marzo 2001, n. 152.
      3. Le attività di cui al comma 2 sono svolte indipendentemente dalla adesione del soggetto interessato all'associazione.